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Il Consorzio Export 3-P.it ha l'obiettivo di far conoscere al mondo le nostre aziende, i nostri prodotti, la nostra agricoltura. Noi possiamo offrire ai nostri clienti, in tutto il mondo, l’eccezionale qualità dei migliori piccoli produttori, senza inutili costi intermedi.

 

Consorzio di aziende agricole ed agroalimentari per la promozione dei prodotti italiani all'estero.

 
 
Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo V-VI
13. Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
  1. l'Assemblea dei consorziati;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente ed il Vicepresidente;
  4. il Collegio sindacale.

14. Assemblea del consorziati
L'assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento della quota di partecipazione, della quota di iscrizione, delle quote annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio. Ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota. L'assemblea è convocata presse la sede del Consorzio o in altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire, con raccomandata, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea e presieduta dal Presidente del Consorzio. In caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea stessa eleggerà il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario saranno svelte dal direttore, se nominato, altrimenti il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario sempre che il verbale non debba essere redatto da un Notaio. Il verbale va sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

15. Assemblea ordinaria
L'assemblea ordinaria:

  1. approva la situazione patrimoniale con il conto dei profitti e delle perdite;
  2. nomina i componenti il Consiglio direttivo, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, determinandone il compenso;
  3. determina la quota di iscrizione ai sensi dell'art.7, ultimo comma;
  4. determina il contributo annuo ai sensi dell'art.8, 1° comma;
  5. impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nell'art.12, terzo comma, del presente statuto. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno del consorziati. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza del presenti.

16. Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente statuto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di più della metà dei soci.

17. Rappresentanza dell'Assemblea
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

18. Consiglio direttivo
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio direttivo composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea tra i titolari, i soci o gli amministratori delle aziende consorziate. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione del Consorzio, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea o al Presidente. Provvede ad ogni atto relativo al personale del Consorzio, salvo quanto disposto dal successivo art.19, lett.d) e, in particolare, nomina l'eventuale Direttore fissandone i poteri. Il Consiglio si riunisce nella sede del Consorzio o altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da oltre la metà del suoi membri. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun Consigliere. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà del suoi componenti oltre al Presidente, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità dei voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice-presidente. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal direttore, se nominato, altrimenti da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il Presidente sottoscrive in ogni caso il verbale. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio ne vengono a mancare uno o più di uno si procede a norma dell'art.2386 c.c. I Consiglieri non devono prestare alcuna cauzione e possono percepire eventuali compensi il cui importo è determinato dalla Assemblea.

19. Presidente - Vicepresidente
Il Presidente del Consorzio e del Consiglio direttivo è nominato da quest'ultimo tra i suoi membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente:

  1. convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;
  2. dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
  3. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
  4. assume il personale del Consorzio e propone al Consiglio direttivo la nomina dell'eventuale Direttore;
  5. vigila sulla tenuta e la conservazione dei documenti;
  6. accerta che si operi in conformità degli interessi del Consorzio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate - salvo quanto previsto dal precedente art.14, sesto comma e dal successivo art.20, secondo comma - dal Vicepresidente anch'esso nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi membri.

20. Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

21. Collegio sindacale
Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

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