6. Requisiti e numero dei consorziati
I consorziati devono essere aziende agricole, aziende di trasformazione agroalimentare, enti locali ed associazioni di promozione di prodotti agricoli. Soggetti diversi, senza diritto di voto, potranno essere ammessi in qualità di soci sostenitori con modalità da definirsi da parte del Consiglio direttivo. Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.
7. Ammissione dei consorziati
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo. II richiedente deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente art.6, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettarle senza riserve o condizioni. L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio direttivo. Dal momento della ricezione della comunicazione dell'avvenuta ammissione, il nuovo consorziato entra a far parte della organizzazione consortile ed è quindi obbligato al rispetto dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni e di ogni obbligo legittimamente imposto dal Consorzio. I nuovi consorziati sono tenuti a versare, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'importo della quota di partecipazione al capitale consortile determinata in £ 2.500.000 e della quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.
8. Obblighi dei consorziati
Oltre ai versamenti iniziali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono tenuti a versare al Consorzio un contributo annuo il cui importo sarà determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea ordinaria del consorziati. Il consorziato è altresì obbligato a:
- eseguire le forniture assunte e le commesse acquisite in seguito all'attività promozionale del Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
- di sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo ed eseguiti dagli organi del Consorzio al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
- trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi consortili;
- rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per sue conto ed a risarcirlo del danni e delle perdite subite e ad esso imputabili;
- versare una commissione, fissata dal Consiglio direttivo, in una misura tale da consentire la sola copertura delle spese del Consorzio, sull'importo degli affari conclusi in seguito all'attività promozionale del Consorzio stesso;
- osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio.
9. Recesso del consorziati
Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti. La revoca del mandato al Consorzio equivale al recesso dal Consorzio stesso.
10. Esclusione del consorziato
Il Consiglio direttivo delibera in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato
stesso:
- abbia perduto anche uno solo del requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- sia dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota capitale consortile sottoscritto, della quota di iscrizione o della quota annuale;
- si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.
L'esclusione deve essere comunicata al consorziato entro 15 giorni, dal Presidente del Consiglio direttivo mediante lettera raccomandata A.R. L'esclusione può essere impugnata, con effetto sospensivo della stessa, davanti al collegio arbitrale di cui all'art. 28 del presente statuto; trascorsi 30 giorni senza che sia stata impugnata, o respinta l'impugnativa del collegio arbitrale, la delibera diviene operante. |
|